Le attività di impresa, secondo la Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) e sue successive modifiche hanno l’obbligo di pubblicare, entro il 1° luglio 2022, sul proprio sito internet aziendale l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici, che hanno ricevuto nel corso dell’anno 2020.
Le stesse hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet aziendale, entro il 1° gennaio 2023, anche l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici che hanno ricevuto nel corso dell’anno 2021.
Per i successivi anni gli aiuti dovranno essere pubblicati entro il 30 giugno di ogni anno.
Quali imprese sono considerate?
Sono considerate tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
Sono esclusi i liberi professionisti.
Le società di capitali (spa/srl) di grandi dimensioni che redigono il bilancio in forma ordinaria assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Quali aiuti e contributi sono considerati?
Sono considerati sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Ad esempio i contributi a fondo perduto COVID percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi poiché questi sono evidentemente interventi di carattere generale essendo stato elevato il numero di imprese che li hanno percepito.
Inoltre sono oggetto di pubblicazione solo se l’importo complessivo è superiore a €10.000,00. Questo vuol dire che, se i singoli importi sono inferiori a € 10.000,00 ma complessivamente superano tale importo, sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece gli aiuti sommati sono di importo inferiore a €10.000,00 non devono essere pubblicati.
L’importo è considerato su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (quindi in base a quando sono stati incassati).
Per l’anno 2020 devono essere considerati gli aiuti e i contributi
- concessi in anni precedenti, ed erogati nel 2020
- concessi ed erogati nel 2020.
Non devono essere considerati gli aiuti concessi nel 2020 ma non erogati nell’anno.
Per l’anno 2021 devono essere considerati gli aiuti e i contributi
- concessi in anni precedenti, ed erogati nel 2021
- concessi ed erogati nel 2021.
Non devono essere considerati gli aiuti concessi nel 2021 ma non erogati nell’anno.
Come fanno ad adempire l’obbligo le imprese che non sono in possesso di un sito internet aziendale?
I soggetti che non sono in possesso di un proprio sito internet possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Quali informazioni devono essere pubblicate?
Per ogni aiuto ricevuto devono essere pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Qual è la sanzione nel caso in cui un’azienda non adempie agli obblighi di pubblicazione?
Per le aziende che non adempiono agli obblighi di pubblicazione entro le date di scadenza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti (sanzione minima € 2.000,00) e una sanzione accessoria relativa all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione.
Nel caso in cui il trasgressore non proceda al pagamento della sanzione a alla pubblicazione degli aiuti entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire integralmente l’importo degli aiuti ricevuti.
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