Tra i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro, un ruolo particolare è attribuito al c.d. RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Si può definire un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità; è nominato dal datore di lavoro e partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro; può essere interno oppure esterno all’azienda.
In alcune tipologie di aziende il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
In questi casi egli è comunque tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte. Nelle unità produttive ove sono presenti al massimo cinque lavoratori, il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa frequenza di corsi di formazione per primo soccorso e prevenzione incendi, nonché i rispettivi corsi di aggiornamento.
La formazione del datore di lavoro che svolge compiti di RSPP è dettagliata nell’allegato A dell’Accordo Stato/Regione del 21 dicembre 2011.
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