Il “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008) è stato elaborato nel pieno rispetto della filosofia delle direttive comunitarie incentrate sulla programmazione e sulla partecipazione di tutti i soggetti implicati nel lavoro.
Esso è stato oggetto di integrazioni e modifiche significative da parte del D.Lgs. 106/2009, che ha completato l’intervento di “ammodernamento” della disciplina in materia di sicurezza.
La Legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, all’art. 32 introduce delle semplificazioni in merito agli adempimenti formali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alle imprese a basso rischio di infortuni e per le imprese in fase di start up.
Il T.U. elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che viene poi integrato dalle misure di sicurezza previste dallo stesso T.U. per specifici rischi ovvero settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.).
Tra le misure generali di tutela, la valutazione dei rischi costituisce un adempimento di assoluta centralità per garantire l’effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro.
Essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere formalizzati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). In tale sede devono essere individuate anche le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
Tra le suddette misure generali, si evidenziano in particolare i seguenti obblighi:
- programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- informazione e formazione adeguate per i dirigenti e preposti;
- informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- istruzione ai lavoratori;
- misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
Non adeguare la propria azienda alle normative vigenti in materia di sicurezza può significare per un imprenditore una spesa considerevole.
Infatti, se dai controlli fatti dagli enti competenti (Asl, ispettorato del lavoro) emergono delle carenze in materia, le sanzioni vanno da una multa in denaro fino, nei casi più gravi, all’arresto e alla detenzione.
La L. 99/2013 ha rivalutato le sanzioni e le ammende previste per le contravvenzioni della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Con la Nota ministeriale n. 12059 del 2 luglio 2013 è stato chiarito che l’incremento è escluso per le sanzioni antecedenti il 2 luglio 2013, mentre la Circolare ministeriale n. 35/2013 ha definito le modalità di applicazione della rivalutazione e la destinazione delle relative somme derivanti dai nuovi incassi.
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